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Hai dubbi? Ecco le domande che ci vengono fatte più di frequente

Da qualche anno, le leggi hanno introdotto l’obbligo per i Consulenti del Lavoro di stipulare un’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Questo obbligo è stato introdotto per proteggere sia il professionista sia il cliente.

L’assicurazione Rc professionale può essere stipulata sia dal singolo consulente, sia da studi associati o soci di società professionali. Tuttavia, in caso di forme collettive di copertura assicurativa, il singolo professionista può stipulare polizze aggiuntive a proprie spese.

Questa assicurazione protegge il consulente del lavoro da richieste di risarcimento del danno causate da errori, negligenze o inadempimenti nell’attività professionale. Non copre, però, le condotte volutamente dolose.

Sì, alcune attività e condizioni specifiche possono non essere incluse, come ad esempio atti illeciti commessi prima della stipulazione della polizza o atti compiuti in palese inosservanza di obblighi contrattualmente assunti.

La retroattività si riferisce alla copertura assicurativa per richieste di risarcimento fatte contro l’assicurato in relazione a fatti successivi alla data di retroattività stabilita, anche se tali fatti si sono verificati prima della stipulazione della polizza.

Il professionista ha l’obbligo di comunicare al cliente gli estremi della polizza e il relativo massimale. Inoltre, non stipulare una polizza professionale può rappresentare un illecito disciplinare valutato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

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