Assicurazione Professionale Architetti

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FAQ

Hai dubbi? Ecco le domande che ci vengono fatte più di frequente

L’assicurazione per architetti è una copertura che protegge i professionisti da possibili richieste di risarcimento legate all’esercizio della loro attività. È diventata obbligatoria a partire dal 14 agosto 2013, a seguito della riforma delle professioni introdotta dalla legge 148/2011 e regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica 137/2012.

Ogni professionista che soddisfa le seguenti condizioni è obbligato a stipulare l’assicurazione: è iscritto all’albo degli architetti, assume una responsabilità diretta verso terzi e ha la possibilità di causare un pregiudizio economico o morale dalla non corretta esecuzione del suo incarico.

Sì, gli architetti che lavorano alle dipendenze di un datore di lavoro, pubblico o privato, non sono obbligati a stipulare la polizza. Sarà il datore di lavoro a doversi occupare della copertura assicurativa.

L’assicurazione copre responsabilità civili legate a inadempienza, negligenza, imprudenza, imperizia, violazione della privacy, perdita di documenti, diffamazione, e colpe da parte di dipendenti e collaboratori. Tuttavia, comportamenti dolosi e omissioni intenzionali non sono inclusi nella copertura.

Sì, l’omissione della stipulazione dell’assicurazione per architetti costituisce un illecito disciplinare. Le sanzioni vengono applicate dall’Ordine territoriale di appartenenza del professionista.

La scelta dell’assicurazione professionale per architetti è soggetta al libero mercato. Si consiglia di effettuare una ricerca online per confrontare diverse proposte e valutare quella che meglio si adatta alle esigenze individuali, magari utilizzando un sito di comparazione.

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