Anatocismo sul mutuo L’anatocismo sul mutuo fa riferimento alla pratica di capitalizzare gli interessi da parte delle istituzioni bancarie che hanno erogato un finanziamento. Nonostante sia in generale proibito, esistono alcune situazioni in cui è consentito.
Secondo l’articolo 1283 del Codice Civile, questa pratica bancaria può essere legittima solo se si tratta di interessi non pagati da almeno sei mesi e solo se vi è un intervento giudiziario o un accordo stipulato dopo la scadenza dell’interesse. Le specifiche relative all’anatocismo sui mutui sono state delineate nella decisione CICR del 9 febbraio 2000, che riguarda i finanziamenti stipulati dopo il 1 luglio dello stesso anno.
Per quanto concerne i prestiti con rimborsi in rate, l’articolo 3 di questa decisione stabilisce che, se un cliente non adempie al pagamento delle rate secondo gli accordi, l’istituto bancario ha il diritto di addebitare interessi di mora sull’ammontare totale della rata non pagata. Considerando che ogni rata di un mutuo, come quello per l’acquisto di una prima casa, comprende sia una parte di capitale sia una parte di interessi, questa disposizione consente in pratica la capitalizzazione di questi interessi. Pertanto, nel calcolare gli interessi di mora, gli interessi iniziali generano ulteriori interessi.
È possibile capitalizzare gli interessi di un mutuo per un periodo ben definito, che va dalla data di scadenza della rata fino al suo effettivo pagamento. L’anatocismo sul mutuo è permesso soltanto se chiaramente menzionato nel contratto scritto del prestito. In aggiunta, la banca deve rispettare la soglia anti-usura, garantendo che la somma dei tassi di interesse base e quelli di mora non ecceda quanto previsto dalla normativa vigente.
« Torna all'indice