Deposito cauzionale

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Deposito di Sicurezza Garanzia di Deposito Il titolare dell’impresa può, al momento della conclusione del contratto di fornitura, richiedere al cliente il versamento di una cauzione o la presentazione di una garanzia equivalente. Tuttavia, l’impresa non è autorizzata a chiedere al cliente alcun importo anticipato per i consumi. La cauzione deve essere restituita al termine dell’accordo contrattuale (ad esempio, in caso di cambio di fornitore di energia), incrementata al tasso di interesse legale, senza necessità di alcun documento che attesti il pagamento, a condizione che siano stati rispettati tutti i termini stabiliti nel contratto stesso e nella normativa fornita dall’ARERA.

Qual è l’importo delle cauzioni per gas ed elettricità?

Per il Gas Il fornitore può richiedere al cliente una cauzione di:

  1. 25 euro per consumi fino a 500 metri cubi standard/anno;
  2. 77 euro per consumi compresi tra 500 e 5.000 metri cubi standard/anno;
  3. Una somma equivalente a una mensilità di consumo medio annuale per consumi superiori a 5.000 metri cubi standard/anno.

Per l’Elettricità Il fornitore può richiedere una cauzione non superiore a 11,5 euro per chilowatt di potenza prevista nel contratto. Quindi, per un cliente con una potenza impegnata di 3 kW, l’importo massimo della cauzione richiesta sarà di 34,5 euro.

I clienti (per il gas, coloro con consumi fino a 5.000 metri cubi standard/anno) che effettuano i pagamenti tramite domiciliazione bancaria o postale o carta di credito sono esentati dal versamento della cauzione. Il fornitore di energia è tenuto a restituire loro l’eventuale importo già versato come anticipo o garanzia. La possibilità di effettuare pagamenti tramite domiciliazione può essere offerta dal fornitore, ma non è obbligatoria.

Nel mercato libero, la possibilità di evitare il pagamento di una garanzia utilizzando la domiciliazione bancaria può essere offerta dal fornitore, ma non è obbligatoria.

 

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