Estinzione anticipata mutuo casa

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Estinzione anticipata mutuo casa Coloro che hanno ottenuto un prestito per l’acquisto di un’abitazione, come la prima casa, possono scegliere di estinguere il loro mutuo prima del termine previsto. Questa opzione deriva dalla normativa dell’articolo 40 del Testo Unico Bancario che conferma la libertà dei debitori di liquidare, in parte o interamente, il loro debito.

Il Testo Unico Bancario specifica due tipi di estinzione anticipata: totale e parziale. Nella forma totale, chi ha il debito restituisce all’istituto di credito l’intera somma dovuta in un solo pagamento. Mentre nell’estinzione parziale, viene restituita solo una parte del debito residuo, portando a una riformulazione del programma di rimborso. Questo comporta un calo nel valore delle rate o una possibile riduzione del periodo di rimborso, a discrezione delle parti coinvolte.

Optando per l’estinzione anticipata, si possono evitare gli interessi sul capitale anticipatamente rimborsato. Tuttavia, è fondamentale considerare le eventuali penali previste nel contratto. Dal 2007, con l’adozione del Decreto Legge n. 7/2007, l’imposizione di penali per l’estinzione anticipata dei mutui per l’acquisto o la ristrutturazione di abitazioni principali o edifici per attività commerciali o professionali è stata abolita. Questo decreto inoltre ha imposto restrizioni alle penali sui mutui stipulati prima della sua applicazione.

 

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