Tasse legate ai finanziamenti: La particolarità dell’Imposta sostitutiva per i mutui
La peculiarità dell’Imposta sostitutiva per i mutui risiede nel fatto che il suo ammontare varia a seconda del tipo di prestito. Questa specifica tassazione fu lanciata nel 1973 grazie al DpR n. 601 e si estende non solo ai mutui ma anche a tutti quei prestiti ottenuti in Italia con una durata che supera i 18 mesi. Pertanto, si includono nella sua applicazione prestiti come mutui ipotecari, chirografari e aperture di conto corrente con garanzia ipotecaria.
Sebbene l’onere dell’Imposta sostitutiva spetti all’individuo che richiede il finanziamento, è la banca erogante a trattenere e versare tale imposta agendo come intermediario fiscale a nome del cliente. Questo meccanismo fiscale alternativo rappresenta una scelta facoltativa, che consente al contribuente di escludere altri oneri come le tasse ipotecarie, registrali, di bollo, catastali e le tariffe per concessioni statali.
Quando si parla dell’Imposta sostitutiva in relazione ai mutui, essa riguarda fondamentalmente i finanziamenti concessi per acquisto, ristrutturazione o edificazione di beni immobili e le strutture annesse. Se l’immobile è previsto come residenza principale e beneficia delle agevolazioni “prima casa”, la tassazione è pari allo 0,25% del finanziamento. Per tutte le altre situazioni, la tassa è determinata come il 2% del totale erogato.