Interessi di mora
Quando un debito non viene saldato nei tempi pattuiti, entra in gioco un meccanismo chiamato “interessi di mora”. Questi rappresentano un costo percentuale che viene addebitato sull’importo dovuto, calcolato per ogni giorno di ritardo nel pagamento.
Il tasso e i criteri per applicare questi interessi vengono definiti al momento della firma di un contratto di prestito. Se le parti non hanno concordato un tasso specifico, l’interesse sarà quello indicato dal Decreto Legislativo n. 231/2002, precisamente l’articolo 5. Per il Codice Civile, specificatamente l’articolo 1219, per rendere effettivo questo tipo di interesse, il creditore deve spesso inviare una comunicazione scritta al debitore. Tuttavia, se il termine di pagamento è già trascorso, l’obbligo di versare gli interessi di mora viene attivato senza ulteriori formalità.
Ritardi nei pagamenti non sono solo una questione di costi aggiuntivi. Chi non onora le proprie rate nei tempi previsti rischia di vedersi danneggiata la propria affidabilità finanziaria. Infatti, mancati pagamenti possono portare alla segnalazione alla Centrale dei rischi, rendendo difficile l’accesso a futuri finanziamenti o condizionando negativamente le condizioni proposte dalle banche e istituti di credito.
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