Comunicazione di Approvazione della Polizza Vita
Una nota di assenso a seguito della stipula di una polizza vita rappresenta un documento essenziale, riservato al comparto delle assicurazioni sulla vita, in cui si attesta l’accettazione o il rifiuto dell’accordo da parte della compagnia assicurativa.
Spesso, non è da dare per scontato che ogni polizza vita venga immediatamente autorizzata, poiché tale decisione dipende da vari fattori determinanti, quali l’aspettativa di vita e la condizione di salute del richiedente. È cruciale tenere presente che, per valutare lo stato fisico del futuro assicurato, le compagnie potrebbero richiedere un certificato medico oppure la compilazione di un questionario medico, una dichiarazione personale che dettaglia l’attuale condizione di salute, compresi eventuali infortuni o patologie pregresse.
La notifica di approvazione deve essere sempre inviata al richiedente interessato alla stipula della polizza vita. In particolare, questo comunicato deve contenere le informazioni relative al richiedente (e, se del caso, al beneficiario), i dettagli della compagnia di assicurazioni, la tipologia contrattuale e l’importo assicurato (o la rendita) che sarà garantito alla scadenza.
Le polizze vita possono essere stipulate per una serie di motivi, e in base alle clausole specifiche incluse, si distinguono principalmente in due categorie:
- Le polizze vita in caso di sopravvivenza (che prevedono il pagamento di una rendita o di un capitale all’assicurato qualora sopravviva fino alla scadenza del contratto).
- Le polizze vita in caso di decesso (nelle quali i beneficiari ricevono un indennizzo in caso di morte dell’assicurato).
Di conseguenza, mediante il pagamento di un premio, la polizza vita offre all’assicurato l’opportunità di garantirsi una rendita vitalizia (o un capitale) per il proprio futuro oppure di assicurare una somma di denaro ai propri cari nel caso della sua scomparsa.
Le polizze vita presentano numerosi vantaggi dal punto di vista fiscale, poiché sono esenti sia dalla tassa di successione o donazione che dalle imposte sul reddito. Inoltre, le somme erogate in virtù di queste polizze non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro, come sancito dal comma 1 dell’articolo 1923 del Codice Civile, che stabilisce che “le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere oggetto di azione esecutiva o cautelare”.
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