Libera prestazione di servizi

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La libertà di fornitura di servizi La libertà di fornitura di servizi rappresenta una delle pietre angolari dell’Unione Europea, insieme alla libera circolazione di beni, capitali e persone, così come al diritto di stabilimento. Questi principi fondamentali furono introdotti per la prima volta nel 1957 con il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea. L’obiettivo principale di questa normativa è promuovere il principio generale di non discriminazione tra i cittadini, i lavoratori e gli imprenditori dell’UE in base alla loro nazionalità.

Focalizzandoci nel settore assicurativo, la libertà di fornitura di servizi implica che una compagnia assicurativa o un assicuratore professionale hanno il diritto di operare in un paese diverso da quello in cui sono registrati o hanno la loro residenza, sia che si tratti di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato terzo. Tali attività devono essere svolte alle stesse condizioni previste per le aziende e i professionisti locali.

La prestazione libera dei servizi richiede semplicemente una notifica preventiva all’autorità di vigilanza assicurativa nel paese di origine da parte del professionista o dell’azienda assicurativa che intende temporaneamente operare all’estero (nel caso delle compagnie assicurative italiane, ad esempio, è necessario informare preventivamente l’IVASS).

È essenziale evidenziare che nel diritto europeo esiste una distinzione significativa tra due concetti:

  1. La libertà di stabilimento
  2. La libertà di fornitura di servizi

Nel primo caso, ci troviamo di fronte a un’attività di tipo stabile e continua. In altre parole, una compagnia assicurativa o un assicuratore privato decide di stabilirsi a lungo termine in un altro Stato membro, magari aprendo una filiale, un’agenzia o una succursale (questo è noto come libertà di stabilimento secondaria) o trasferendo completamente la propria sede principale (libertà di stabilimento primaria).

D’altra parte, il regime di fornitura libera di servizi è più dinamico e risponde a un bisogno limitato nel tempo. In questo caso, c’è un trasferimento temporaneo o occasionale nel paese straniero, o addirittura la semplice prestazione dei servizi “a distanza”, senza alcun trasferimento fisico dell’esecutore.

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