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Agente per la Regolazione dei Danni

L’Agente per la Regolazione dei Danni, come stabilito dall’articolo 152 del Codice delle Assicurazioni Private e definito dal decreto legislativo 209 del 2005, rappresenta una figura professionale di grande rilevanza. Il suo compito principale è gestire i reclami derivanti da eventi dannosi avvenuti al di fuori del territorio di residenza dell’assicurato.

Le compagnie assicurative sono tenute a fornire ai centri informativi degli Stati membri le informazioni identificative dell’Agente per la Regolazione dei Danni da loro designato. Questa figura è vincolata a seguire scrupolosamente le linee guida stabilite, oltre a risiedere o avere il domicilio nello Stato a cui è assegnato. È fondamentale che l’Agente sia in grado di comunicare con i beneficiari del risarcimento nella lingua ufficiale dello Stato di riferimento.

Un Agente per la Regolazione dei Danni può operare per una o più compagnie assicurative. Il suo compito principale è acquisire tutte le informazioni necessarie per una gestione chiara e trasparente del sinistro, adottando le procedure specifiche richieste da ciascuna compagnia per l’elaborazione del risarcimento.

Nonostante la nomina di questa figura, il soggetto danneggiato ha comunque il diritto di presentare la sua richiesta di risarcimento direttamente alla compagnia assicurativa del responsabile del danno. La compagnia, entro un periodo massimo di tre mesi dalla ricezione della richiesta, deve fornire una proposta di risarcimento o motivare eventuali rifiuti.

Per quanto riguarda i sinistri legati alla circolazione di veicoli a motore, è possibile consultare il Centro di Informazione Italiano per le Assicurazioni (CII), dove sono disponibili:

  1. Il numero di registrazione di ciascun veicolo.
  2. Le informazioni sulla polizza, inclusa la sua scadenza.
  3. L’elenco delle compagnie assicurative che coprono la Responsabilità Civile Auto del veicolo.

Il CII fornisce anche dettagli aggiuntivi relativi all’assistenza ai beneficiari, compresi i tempi, le modalità e le procedure di invio delle informazioni e altre indicazioni sulle attività degli Agenti per la Regolazione dei Danni.

 

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