Protesto

« Back to Glossary Index

Protesto: Definizione e Implicazioni

Il “Protesto” viene identificato come una dichiarazione formale che evidenzia l’inadempimento da parte di un debitore, in seguito al mancato pagamento o accettazione di documenti quali cambiali o assegni, che sono stati portati all’attenzione del creditore per essere incassati.

Questa procedura ha delle basi legislative specifiche. Ad esempio, per quanto riguarda le cambiali, ci si riferisce al Regio Decreto n. 1669/1933. Tuttavia, se parliamo di assegni, la regolamentazione si trova nel Regio Decreto n. 1736/1933.

La responsabilità di rendere pubblici i protesti spetta alla Camera di Commercio, conformemente alla Legge n. 235/2000. È compito della Camera di Commercio aggiornare, in un periodo massimo di 10 giorni dall’avviso ricevuto, il database dedicato ai protesti.

Se un creditore desidera esercitare determinati diritti relativi a una cambiale o assegno che detiene, deve consultare figure professionali riconosciute dalla legge: come un notaio, un ufficiale giudiziario basato sulla località, o il responsabile comunale se gli altri non sono disponibili.

La dinamica prevede che il creditore fornisca l’atto esecutivo all’ente incaricato di presentarlo al debitore. Se il debitore si sottrae all’accettazione o al pagamento, l’ufficiale giudiziario documenta l’evento e procede con l’atto del protesto. È possibile chiamare in causa l’ufficiale giudiziario dopo un certo periodo dalla presentazione del documento.

Dopo che un documento viene ufficialmente protestato, vengono avviate le azioni stabilite in caso di mancato adempimento del debitore. Quest’ultimo, come conseguenza, potrebbe dover affrontare sanzioni come il pagamento di interessi di mora o la confisca dei propri asset. Essere registrati come “protestati” ha una durata di 5 anni, ma può essere annullato se il debitore salda il debito dopo un anno e non incappa in ulteriori “Protesti”.

 

« Torna all'indice
Scroll to Top