Il Concetto di Valore a Nuovo
Il concetto di valore a nuovo si riferisce alla quantità di fondi necessari per eseguire una riparazione completa del bene o per acquistarlo nuovamente, nel contesto delle polizze assicurative. Questa tipologia di copertura è principalmente associata alle polizze automobilistiche e alle polizze abitative. La sua importanza è fondamentale poiché disconnette completamente l’importo del risarcimento da parte della compagnia assicurativa dal valore intrinseco del bene al momento dell’incidente, considerando anche il naturale decadimento.
Polizze per veicoli: Nel caso di un incidente, una polizza auto che comprende la copertura del valore a nuovo garantisce un rimborso delle spese sostenute. Questa copertura non si limita al valore attuale del veicolo assicurato al momento dell’incidente, ma comprende anche tutte le spese necessarie per ripristinare il veicolo o acquistarne uno nuovo. Nel contesto delle polizze auto, questa copertura non si limita al valore del veicolo al momento dell’incidente, ma include anche le spese sostenute dall’assicurato per riparare la carrozzeria del veicolo o per l’acquisto di pezzi di ricambio nuovi. L’importo viene erogato senza tener conto dello stato di usura dei ricambi al momento della sostituzione.
Polizze per l’abitazione: Il principio che regola la copertura assicurativa per le abitazioni con il valore a nuovo è simile a quello applicato alle polizze per veicoli. Questa copertura diventa essenziale soprattutto in caso di incendi o esplosioni che danneggiano la residenza. Solo quando questa copertura è inclusa è possibile ottenere un risarcimento completo delle spese necessarie per il restauro o la ricostruzione dell’edificio. Nel caso in cui questa copertura non sia inclusa, la compagnia assicurativa terrà conto dell’usura dell’abitazione e del suo valore di mercato nel calcolare le spese risarcibili.
Tuttavia, è importante notare che questa copertura non è illimitata. Ogni compagnia assicurativa stabilisce dei massimali per gli importi risarcibili. In generale, tali massimali non superano il triplo o il doppio del valore del bene assicurato al momento dell’incidente.
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